Si è svolta a Ginevra, dal 14 al 15 aprile 2025, la riunione del Sottocomitato sui salari dei marittimi della Commissione Congiunta Marittima (JMC), con l’obiettivo di discutere l’aggiornamento della retribuzione mensile minima di base per i marittimi abili, come previsto dalla Convenzione sul lavoro marittimo, 2006 (MLC 2006), e successive modifiche.
Durante l’incontro, sono stati analizzati i rapporti preparati dall’Ufficio Internazionale del Lavoro in merito all’adeguamento della cifra minima mensile, alla luce delle disposizioni contenute nella Linea guida B2.2 della Convenzione, con particolare attenzione alla Linea guida B2.2.4, che specifica come la cifra in questione non debba coprire più di 48 ore lavorative settimanali.
È stato inoltre ricordato che in precedenti occasioni la cifra concordata ha superato il valore previsto dalla formula di calcolo, in quanto si è tenuto conto anche di altri fattori rilevanti.
Il Sottocomitato ha riaffermato che lo scopo principale della definizione di un salario minimo mensile di base per i marittimi abili è quello di:
- rispettare gli standard minimi internazionali sanciti dalla Convenzione;
- contribuire alla promozione di un lavoro dignitoso per i marittimi;
- garantire un meccanismo di riferimento affidabile e trasparente per l’intero settore.
È stato inoltre sottolineato il ruolo centrale della Commissione Congiunta Marittima come sede di dialogo tripartito e meccanismo di orientamento politico per l’industria marittima, confermandone la rilevanza anche nel contesto attuale.
I nuovi livelli salariali minimi
Il Sottocomitato ha adottato la seguente risoluzione:
- Conferma che il meccanismo attuale, inclusa la formula stabilita dalla risoluzione adottata nella 26ª sessione della JMC (ottobre 1991), debba essere mantenuto fino a quando non sarà concordato un metodo alternativo.
- Concorda i seguenti adeguamenti del salario minimo mensile di base per i marittimi abili:
- 690 USD a partire dal 1° gennaio 2026
- 704 USD a partire dal 1° gennaio 2027
- 715 USD a partire dal 1° gennaio 2028
- Stabilisce che il valore di 707 USD (in vigore dal 1° gennaio 2025) sia utilizzato come base di riferimento per i futuri ricalcoli e per la discussione nella prossima riunione del Sottocomitato.
- Riconosce le divergenze di vedute tra il gruppo degli armatori e quello dei marittimi riguardo al metodo di ricalcolo e stabilisce che, prima della prossima riunione, l’Ufficio analizzerà il valore da adottare come base per futuri adeguamenti, al fine di concordare il metodo più appropriato da applicare.
- Sottolinea che il salario minimo concordato non pregiudica in alcun modo i processi di contrattazione collettiva né l’adozione di livelli retributivi superiori attraverso altri meccanismi internazionali.
- Invita il Consiglio di Amministrazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) a convocare una nuova riunione del Sottocomitato nella prima metà del 2028, al fine di aggiornare la retribuzione minima mensile a decorrere dal 1° gennaio 2029, e successivamente con cadenza biennale.